{"id":1,"date":"2021-06-27T06:06:04","date_gmt":"2021-06-27T06:06:04","guid":{"rendered":"https:\/\/cocind.it\/?p=1"},"modified":"2021-08-03T09:57:23","modified_gmt":"2021-08-03T09:57:23","slug":"superbonus-al-110-la-guida-completa-su-quello-che-ce-da-sapere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cocind.it\/?p=1","title":{"rendered":"Superbonus al 110%: la guida completa su quello che c&#8217;\u00e8 da sapere"},"content":{"rendered":"\r\n<div class=\"margin--bottom-large\" data-type=\"ALineContentIntroJournalisticController\" data-rendering=\"ContentIntroJournalistic\">\r\n<div class=\"content-lede__text\">\r\n<p>Grazie al Superbonus al 110% chi esegue una ristrutturazione fino al 30 giugno 2022 pu\u00f2 contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l\u2019efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico. Quello che devi sapere sui lavori ammessi e i requisiti necessari, con tutte le indicazioni pratiche e la risposta ad alcune domande frequenti.\u00a0<\/p>\r\n<\/div>\r\n<div class=\"responsive-image--with-text bottom\">\r\n<div class=\"responsive-image--with-text__content \">\r\n<p class=\"author \">A luglio 2020 il Decreto Rilancio ha introdotto il cosiddetto Superbonus: una\u00a0<strong>detrazione del 110%<\/strong>\u00a0sulle spese sostenute per chi effettuer\u00e0 interventi di\u00a0<strong>isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico\u00a0<\/strong>nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale\u00a0<strong>per i lavori effettuati a partire dal 1\u00b0 luglio 2020 con scadenze differenziate\u00a0<\/strong>in base ai soggetti che li attuano<strong>:\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n<div class=\"\" data-type=\"ALineParagraphController\" data-rendering=\"Paragraph\" data-datasource=\"{5DDF3F59-0148-4B07-8BAE-2ECF24104039}\">\r\n<div class=\"wysiwyg\" data-selector=\"paragraph-content\">\r\n<ul>\r\n<li>per i\u00a0<strong>lavori in condominio<\/strong>\u00a0c\u2019\u00e8 tempo fino al\u00a0<strong>31dicembre 2022<\/strong>\u00a0senza che sia necessario eseguire il 60% dei lavori entro giugno 2021;<\/li>\r\n<li>per i lavori nelle ex case IACP il termine scade il 30 giugno 2023;<\/li>\r\n<li>per le persone fisiche proprietarie di\u00a0<strong>palazzine intere composte da 2 a 4 unit\u00e0 immobiliari<\/strong>, c\u2019\u00e8 tempo fino al\u00a0<strong>31 dicembre 2022<\/strong>\u00a0per effettuare i lavori ma solo se entro il 30 giugno 2022 avranno realizzato almeno il 60% dei lavori;<\/li>\r\n<li>per gli interventi effettuati dai<strong>\u00a0singoli contribuenti\u00a0<\/strong>e le ex case IACP, per i quali\u00a0<strong>entro il 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell&#8217;intervento complessivo<\/strong>, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute\u00a0<strong>entro il 31 dicembre 2022,\u00a0<\/strong>viceversa scade il 30 giugno 2022.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>A seconda dell\u2019anno di sostenimento della spesa cambia la suddivisione della detrazione negli anni:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 la detrazione va\u00a0suddivisa in\u00a0<strong>5 rate di pari ammontare<\/strong>.\u00a0Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro, si ottengono 11.000 euro di detrazione pari a 2.200 euro annui da recuperare nelle 5 dichiarazioni dei redditi presentate a partire dall&#8217;anno di esecuzione dei lavori.<\/li>\r\n<li>Per le\u00a0<strong>spese effettuate nel 2022<\/strong>\u00a0la detrazione deve essere ripartita\u00a0<strong>in 4 rate di pari ammontare<\/strong>. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro gli 11.000 euro di detrazione si recuperano in rate da 2.750 euro dalla dichiarazione presentata nel 2023 e per i 3 anni successivi.\u00a0<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>Ricorda che fa fede il criterio di cassa dei pagamenti, quindi le spese si considerano sostenute nell\u2019anno in cui sono state pagate, a prescindere dalla data della fattura.<\/p>\r\n<p>I dubbi su questa grande opportunit\u00e0 di risparmio per i cittadini sono parecchi, anche a causa della normativa in continua evoluzione, che anche se cerca di intervenire nell\u2019ottica dello snellimento delle procedure, come con il Decreto Semplificazioni, in realt\u00e0 non riesce a render autonomi i cittadini nello svolgimento dell\u2019iter per ottenere il 110%.<\/p>\r\n<p>Anche per questo, tutti gli organi istituzionali coinvolti stanno cercando di risolvere le diverse situazioni particolari non facilmente riconducibili alla normativa, pubblicando numerose FAQ per cercare di aiutare cittadini e operatori. Non sempre per\u00f2 queste risposte sono chiare, ecco perch\u00e9 abbiamo voluto inserire anche noi una sezione di FAQ per permetterti di avere chiarimenti in maniera semplice a tutti i tuoi dubbi.<\/p>\r\n<p>Inoltre, per i soci di Altroconsumo abbiamo predisposto un servizio con tariffe dedicate per l\u2019assistenza sul Superbonus. Infatti, tramite Assocaaf puoi ottenere dalla consulenza preventiva fino al visto di conformit\u00e0 se stai optando per la cessione della<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<h2>Come funziona il superbonus<\/h2>\r\n<p>Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% sono sostanzialmente di due tipi e possono riguardare sia la singola unit\u00e0 immobiliare che il condominio, sono in ogni caso escluse le nuove costruzioni, infatti gli immobili oggetto dell\u2019intervento devono esser\u00a0<strong>gi\u00e0 esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante<\/strong>\u00a0o riattivabile. Di fatto si agevolano i grossi interventi che migliorano la prestazione termica dell&#8217;edificio e quelli volti a ridurre il rischio sismico, secondo\u00a0uno schema preciso confermato dall&#8217;Agenzia delle entrate.<\/p>\r\n<p>Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi, nel complesso,\u00a0<strong>devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche<\/strong>\u00a0(ad esempio dalla D alla B), anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico previsti dall&#8217;ecobonus\u00a0che normalmente prevedono una percentuale di detrazione inferiore.\u00a0Se questo \u201csalto\u201d di 2 classi non \u00e8 possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica pi\u00f9 alta, quindi per chi si trova nella classe energetica &#8220;A3&#8221; il superbonus viene riconosciuto con il passaggio alla &#8220;A4&#8221;. Il passaggio di classe va dimostrato con\u00a0<strong>l\u2019attestato di prestazione energetica (A.P.E.)<\/strong>, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato.<\/p>\r\n<p>Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche quelli privi di attestato di prestazione energetica perch\u00e9 sprovvisti di copertura, di uno o pi\u00f9 muri perimetrali, o di entrambi, purch\u00e9 al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.<\/p>\r\n<p>Per ottenere il superbonus ricorda che \u00e8 necessario pagare tramite\u00a0<strong>bonifico bancario<\/strong>\u00a0<strong>o postale parlante<\/strong>\u00a0dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico. Possono essere usati anche i moduli di bonifico attualmente predisposti dalle banche per i pagamenti di ristrutturazioni edilizie ed ecobonus. E&#8217; importante ricordare che il bonifico va fatto con data successiva a quella della fattura e che qualora il pagamento di una fattura avvenisse nell&#8217;anno successivo a quello della sua emissione, la detrazione sar\u00e0 possibile in base all&#8217;anno del pagamento.<\/p>\r\n<p>Per ottenere il superbonus puoi indicare la spesa nella dichiarazione dei redditi oppure richiedere il cos\u00ec detto sconto in fattura al fornitore o accedere alla detrazione del credito d&#8217;imposta a terzi, comprese banche, operatori finanziari ma anche vicini di casa o conoscenti.\u00a0<\/p>\r\n<p>Se devi indicare le\u00a0<strong>detrazioni nel 730<\/strong>, devi compilare la sezione IV del quadro E righi E61 ed E62. A colonna 1 indica:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>\u201c30\u201d per interventi di isolamento termico che interessano l&#8217;involucro dell&#8217;edificio con un&#8217;incidenza superiore al 25% effettuati su edifici unifamiliari o su unit\u00e0 immobiliari facenti parte di edifici plurifamiliari. Per gli stessi interventi eseguiti a livello condominiale indica il codice \u201c31\u201d;<\/li>\r\n<li>\u201c32\u201d per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti. Per gli stessi interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unit\u00e0 facenti parte di edifici plurifamiliari indicare il codice \u201c33\u201d.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>Se opti per la<strong>\u00a0cessione del credito<\/strong>\u00a0invece, ricorda che devi comunicare la scelta all&#8217;Agenzia delle entrate tramite la tua area personale del sito www.agenziaentrate.gov.it cui puoi accedere attraverso la SPID o la CIE (carta d&#8217;identit\u00e0 elettronica) oppure affidandoti a un\u00a0intermediario abilitato. Per le spese sostenute nel 2021 hai tempo fino al\u00a0<strong>16 marzo 2022<\/strong>\u00a0per inviare la comunicazione della cessione del credito.<\/p>\r\n<h2>Le seconde case<\/h2>\r\n<p>Per le\u00a0<strong>persone fisiche<\/strong>, l\u2019utilizzo delle detrazioni \u00e8 ammesso su al massimo due unit\u00e0 immobiliari, oltre agli eventuali interventi su parti comuni condominiali. In caso di interventi condominiali hanno diritto alla detrazione anche i possessori di sole pertinenze (ad esempio box o cantine) che abbiano partecipato alla spesa.\u00a0<\/p>\r\n<p>Ad esempio se il condominio in cui hai la casa al mare decide di utilizzare il 110% non hai problemi ad usufruirne anche per quella casa e quella in cui vivi. Allo stesso modo non \u00e8 necessario usufruire del superbonus per l&#8217;abitazione principale, puoi scegliere di ristrutturare altri immobili, l&#8217;importante \u00e8 che non siano pi\u00f9 di due.<\/p>\r\n<p>Sono in ogni caso\u00a0<strong>escluse<\/strong>\u00a0le unit\u00e0 immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 cio\u00e8\u00a0<strong>le abitazioni di lusso<\/strong>.<\/p>\r\n<p>Per usufruire della detrazione\u00a0<strong>si deve possedere o detenere l&#8217;immobile in base a un titolo idoneo<\/strong>. In particolare, la detrazione spetta:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>ai proprietari e nudi proprietari;<\/li>\r\n<li>ai titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;<\/li>\r\n<li>ai locatari o comodatari (previo consenso del legittimo possessore);<\/li>\r\n<li>ai familiari conviventi del possessore o detentore dell\u2019immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture;<\/li>\r\n<li>al convivente more uxorio del proprietario dell\u2019immobile anche in assenza di un contratto di comodato.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>La spesa massima detraibile \u00e8 riferita all\u2019immobile, da dividere tra gli aventi diritto in base alla quota di spesa sostenuta.<\/p>\r\n<p>In caso di\u00a0<strong>cessione dell\u2019immobile<\/strong>\u00a0su cui sono stati fatti interventi, le quote residue di superbonus passano all\u2019acquirente salvo diverso accordo tra le parti, in caso di successione invece, passano all\u2019erede che materialmente dispone dell\u2019immobile.<\/p>\r\n<h2>Limiti e massimali di spesa<\/h2>\r\n<p>Se su di uno stesso immobile vengono eseguiti pi\u00f9 interventi che danno diritto al superbonus, la\u00a0<strong>spesa massima detraibile \u00e8 data dalla somma dei limiti di spesa fissati per ogni intervento<\/strong>. In pratica ogni intervento effettuato mantiene il proprio massimale di spesa, l&#8217;importante \u00e8 che vengano contabilizzate distintamete le spese riferite ai diversi interventi.<\/p>\r\n<p>Per gli interventi condominiali, la spesa detraibile che spetta ad ogni condomino \u00e8 fissata in base ai millesimi di parti comuni di sua competenza, infatti, i limiti che variano in base al numero di unit\u00e0 immobiliari che costituiscono il condominio servono esclusivamente per calcolare la spesa massima complessivamente detraibile.<\/p>\r\n<p>Per il\u00a0<strong>calcolo della spesa massima agevolabile<\/strong>\u00a0per uno specifico intervento, quando vengono considerate il numero di unit\u00e0 immobiliari coinvolte, si considerano anche le pertinenze. Ad esempio, in un condominio di 4 abitazioni e 4 pertinente il calcolo della spesa massima ammissibile \u00e8 fatto moltiplicando per 8 il valore base dell\u2019intervento. Qualora ci siano soggetti proprietari esclusivamente di pertinenze in un condominio che accede al superbonus, questi avranno diritto alla detrazione in base alla spesa sostenuta per i millesimi di propriet\u00e0.<\/p>\r\n<p>La detrazione del 110% si applica\u00a0<strong>anche alle spese funzionali all\u2019esecuzione dell\u2019intervento<\/strong>, quali l\u2019acquisto di materiali, la progettazione e le spese professionali, perizie, installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, Iva, imposta di bollo, diritti sui titoli abilitativi edilizi. Tuttavia, l\u2019Agenzia ha chiarito che l\u2019eventuale contributo pagato all\u2019<strong>amministratore di condominio<\/strong>\u00a0non rientra tra le spese detraibili. Allo stesso modo, se ti rivolgi a un cos\u00ec detto\u00a0<strong>general contractor\u00a0<\/strong>che offre un pacchetto &#8220;chiavi in mano&#8221; di opere che lui si occuper\u00e0 di coordinare, non potrai detrarre (o cedere) i costi che il GC ti addebita a titolo di spese di coordinamento o per lo sconto in fattura applicato perch\u00e9 non sono direttamete correlate all&#8217;intervento di efficientamento. Ricorda per altro che sulle fatture o su altra documentazione idonea deve risultare il nome del professionista o dell&#8217;impresa che il General contractor ha incaricato di realizzare l&#8217;intervento o parte dello stesso e la descrizione puntuale del servizio reso.<\/p>\r\n<h3>I requisiti tecnici<\/h3>\r\n<p>Ogni intervento ha un limite di spesa massimo ammissibile per la detrazione, tuttavia questa spesa deve\u00a0<strong>rispettare i massimali di costo specifici per ogni singola tipologia di intervento<\/strong>. In pratica, se una ristrutturazione prevede la redazione di un&#8217;asseverazione da parte del tecnico abilitato, deve rientrare nei costi massimi per tipologia di intervento che rispettano i seguenti criteri:<\/p>\r\n<ol>\r\n<li>i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportate nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente copetenti di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero dei trasporti relativi alla regione in cui si trova l&#8217;immobile;<\/li>\r\n<li>se i prezzari non ripostano le voci relative agli interventi o a parte di essi, il tecnico abilitato deve derminare i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica;<\/li>\r\n<li>sono detraibili gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell&#8217;APE e per l&#8217;asseverazione, secondo i valori massimi stabiliti dal decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<p>In sostanza, il tecnico che deve sottoscrivere l&#8217;asseverazione, deve allegare il computo metrico garantendo in questo modo che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei criteri che abbiamo appena visto.<\/p>\r\n<p>Se i costi sono maggiori dei massimali indicati per quel tipo di intervento la detrazione \u00e8 possibile solo nel limite individuato dalla normativa.<\/p>\r\n<h2>Lavori di ristrutturazione che rientrano<\/h2>\r\n<p>I lavori che permettono di ottenere il superbonus al 110% sono di tre tipi e si definiscono\u00a0<strong>lavori<\/strong>\u00a0<strong>trainanti,\u00a0<\/strong>gli altri lavori di ristrutturazione che vengono svolti insieme a questi e che contribuiscono al miglioramento energetico dell&#8217;edificio ristrutturato vengono definiti\u00a0<strong>trainati.\u00a0<\/strong>In ogni caso, possono accedere al superbonus sia gli interventi effettuati su interi condomini che su immobili indipendenti o che abbiano di un accesso autonomo dall&#8217;esterno.<\/p>\r\n<p>Per\u00a0<strong>accesso autonomo dall&#8217;esterno<\/strong>\u00a0si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unit\u00e0 immobiliari, chiuso da cancello o portone d&#8217;ingresso che consenta l&#8217;accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di propriet\u00e0 non esclusiva. Un&#8217;unit\u00e0 immobiliare pu\u00f2 ritenersi &#8220;funzionalmente indipendente&#8221; qualora sia dotata di almeno tre dei seguenti impianti di propriet\u00e0 esclusiva: impianti per l&#8217;approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l&#8217;energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.\u00a0<\/p>\r\n<h3>Interventi di isolamento termico<\/h3>\r\n<p>Si tratta di interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il volume riscaldato, verso l&#8217;esterno, i vani non riscaldati o il terreno, compreso il tetto) che interessano l\u2019involucro dell\u2019edificio con un\u2019incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell\u2019edificio o dell&#8217;unit\u00e0 immobiliare sita all&#8217;interno di edifici plurifamiliari che sia indipendente e disponga di accesso autonomo all&#8217;esterno.\u00a0<\/p>\r\n<p>La detrazione spetta per una\u00a0<strong>spesa massima<\/strong>:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l\u2019edificio\u00a0per gli edifici composti da 2 a 8 unit\u00e0:<\/li>\r\n<li>di 30.000 euro moltiplicati per il numero i unit\u00e0 immobiliari se l\u2019edificio ha pi\u00f9 di 8 unit\u00e0 abitative<\/li>\r\n<li>di 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio ma con accesso autonomo all\u2019esterno.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>Gli interventi di coibentazione del tetto rientrano tra quelli agevolati infatti, la superficie disperdente lorda non si limita esclusivamente all\u2019eventuale locale sottotetto.<\/p>\r\n<h3>Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti<\/h3>\r\n<p>Si tratta di interventi condominiali o su singole unit\u00e0 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente\u00a0con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento (nel caso si installino pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria.<\/p>\r\n<p>Gli impianti centralizzati o della singola unit\u00e0 immobiliare autonoma devono essere dotati di:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;<\/li>\r\n<li>generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;<\/li>\r\n<li>apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;<\/li>\r\n<li>sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%;<\/li>\r\n<li>collettori solari;<\/li>\r\n<li>esclusivamente per i Comuni montani \u00e8 ammesso anche l&#8217;allaccio al teleriscaldamento.\u00a0<br \/>La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell&#8217;impianto sostituito, per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente con sistemi fumari multipli o collettivi nuovi compatibili con apparecchi a condensazione, per le spese relative all\u2019adeguamento dei sistemi di distribuzione come i tubi, di emissione come i sistemi scaldanti e di regolazione come sonde, termostati e valvole termostatiche;<\/li>\r\n<li>esclusivamente per gli edifici singoli\u00a0\u00e8 possibile ottenere il superbonus anche nelle aree non metanizzate, per l&#8217;installazione di caldaie a biomassa con prestazioni emissive almeno pari alla classe di qualit\u00e0 5 stelle.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>La\u00a0<strong>spesa massima,\u00a0<\/strong>che comprende anche lo smaltimento o la bonifica dell&#8217;impianto sostituito, \u00e8 di:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>20.000 euro moltiplicata per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l&#8217;edificio per gli edifici fino a 8 unit\u00e0:<\/li>\r\n<li>15.000 euro se le unit\u00e0 sono pi\u00f9 di 8;<\/li>\r\n<li>30.000 euro per edifici singoli o\u00a0unit\u00e0 immobiliari site all\u2019interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di uno o pi\u00f9 accessi autonomi all\u2019esterno.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<h3>Interventi antisismici<\/h3>\r\n<p>Gli\u00a0<strong>interventi antisismici<\/strong>\u00a0che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell\u2019attuale\u00a0<a href=\"https:\/\/www.altroconsumo.it\/730\/trucchi-per-risparmiare-730\/spese-casa\/interventi-antisismici\/informazioni\">sismabonus<\/a>\u00a0con limite di spesa di 96.000 euro per unit\u00e0 immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi. Infatti, l\u2019unico requisito richiesto \u00e8 che le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici.\u00a0Nel limite di spesa di 96.000 euro rientra anche il caso di \u201cacquisto di case antisismiche\u201d.<\/p>\r\n<p>Se, al posto della detrazione, si decide di\u00a0<strong>cedere il credito\u00a0<\/strong>corrispondente a un&#8217;impresa di assicurazione con la contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione del premio assicurativo, al posto del 19% spetta per il 90%.\u00a0La detrazione per il premio assicurativo non \u00e8 cedibile.<\/p>\r\n<p>Gli interventi relativi al sismabonus devono essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi<strong>\u00a0Ordini o Collegi professionali di appartenenza<\/strong>.<\/p>\r\n<p>I limiti delle spese ammesse all\u2019ecobonus e al sisma bonus sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati\u00a0danneggiati dal sisma nei Comuni elencati negli allegati al decreto legge 189\/2016\u00a0e al decreto legge 39\/2009 e nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.<\/p>\r\n<p>Il superbonus \u00e8 alternativo al contributo per la ricostruzione e si calcola su tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dall\u2019abitazione principale, con esclusione degli immobili destinati alle attivit\u00e0 produttive.<\/p>\r\n<p>Nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1\u00b0 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il sismabonus spetta per l\u2019importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.<\/p>\r\n<h2>Gli interventi trainati<\/h2>\r\n<div>Il superbonus del 110%\u00a0<strong>spetta anche per alcuni interventi che vengono eseguiti congiuntamente<\/strong>\u00a0ad almeno uno di quelli appena visti e che per questo vengono definiti \u201ctrainati\u201d. Occorre prestare attenzione alla data di effettuazione di questi lavori infatti, possono ottenere la detrazione maggiorata del 110% solo se eseguiti\u00a0<strong>nell\u2019intervallo di tempo che va dalla data di inizio lavori a quella di fine lavori\u00a0<\/strong>degli interventi cos\u00ec detti trainanti. In particolare, viene riconosciuto\u00a0 il superbonus per:<\/div>\r\n<ul>\r\n<li>altri lavori di\u00a0riqualificazione energetica, la detrazione del 110% spetta anche su questi lavori nei limiti di spesa relativi a questi ultimi;<\/li>\r\n<li>l\u2019installazione di\u00a0infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici<strong>\u00a0<\/strong>negli edifici\u00a0con limiti di spesa che variano. Infatti, la spesa massima \u00e8 di 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unit\u00e0 immobiliari situate all&#8217;interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o pi\u00f9 accessi autonomi dall&#8217;esterno; di 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine e di 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino pi\u00f9 di otto colonnine. L&#8217;agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unit\u00e0 immobiliare.\u00a0Per gli interventi iniziati prima del 1\u00b0 gennaio 2021 il limite di spesa \u00e8 di 3.000 euro;<\/li>\r\n<li>installazione di\u00a0<strong>impianti fotovoltaici<\/strong>\u00a0connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo a questi integrati\u00a0oppure di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici;<\/li>\r\n<li>interventi finalizzati alla\u00a0<strong>eliminazione delle barriere architettoniche<\/strong>, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia pi\u00f9 avanzata, sia adatto a favorire la mobilit\u00e0 interna ed esterna all&#8217;abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravit\u00e0 o persone con pi\u00f9 di 65 anni (per le spese sostenute a partire dal 1\u00b0 gennaio 2021).<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>In particolare, in caso di<strong>\u00a0installazione di impianti solari fotovoltaici\u00a0<\/strong>connessi alla rete elettrica, la detrazione del 110% spetta su una spesa massima di\u00a0<strong>48.000 euro<\/strong>\u00a0e comunque entro il limite di spesa di\u00a0<strong>2.400 euro<\/strong>\u00a0per ogni kW<sub>p<\/sub>\u00a0di potenza nominale dell\u2019impianto solare fotovoltaico per ogni singola unit\u00e0 immobiliare. La detrazione \u00e8 vincolata alla cessione in favore del GSE (gestore dei servizi energetici) dell\u2019energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l\u2019autoconsumo.\u00a0La detrazione spetta anche in caso di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacit\u00e0 di accumulo del sistema.<\/p>\r\n<p>La detrazione del 110% spetta per un limite di spesa pi\u00f9 basso, cio\u00e8 di\u00a0<strong>1.600 euro per ogni kW<sub>p<\/sub>\u00a0<\/strong>nel caso in cui sia contestuale anche un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.<\/p>\r\n<p>Il limite di spesa di 48.000 euro \u00e8 cumulativo per impianto fotovoltaico e sistema di accumulo integrato ed \u00e8 riferito alla singola unit\u00e0 immobiliare.<\/p>\r\n<p>La\u00a0<strong>detrazione non spetta se si percepiscono altri incentivi pubblici\u00a0<\/strong>e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.<\/p>\r\n<h2>Requisiti: a chi spetta il superbonus<\/h2>\r\n<p>A prescindere dai limiti di spesa massimi previsti per ogni tipo di intervento, la detrazione massima che ogni contribuente pu\u00f2 ottenere \u00e8 pari all\u2019imposta annua che dovrebbe versare, se si \u00e8\u00a0<strong>incapienti<\/strong>, la parte di detrazione non goduta non pu\u00f2 esser recuperata negli anni successivi o chiesta a rimborso, ma pu\u00f2 essere ceduta a terzi. La stessa soluzione pu\u00f2 essere adottata da chi percepisce\u00a0<strong>solo redditi tassati con imposta sostitutiva<\/strong>\u00a0come la cedolare secca sugli affitti o possiede la partita Iva e ha adottato il regime forfettario. In questi casi, bench\u00e9 il contribuente paghi un&#8217;imposta, non pu\u00f2 detrarre nulla dalla stessa, pertanto la soluzione della cessione del credito o dello sconto in fattura \u00e8 sicuramente la pi\u00f9 conveniente.<\/p>\r\n<p>La spesa deve essere sostenuta da:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>condomini\u00a0<\/strong>(in caso di assenza dell\u2019amministratore, in dichiarazione va inserito il codice fiscale del condomino che si fa carico di effettuare gli adempimenti richiesti dalla normativa), anche con riferimento a edifici composti da due a quattro unit\u00e0 immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in compropriet\u00e0 tra pi\u00f9 persone fisiche.\u00a0Per approvare in assemblea condominiale gli interventi legati al superbonus, per il finanziamento degli stessi o per la cessione del credito, sono sufficienti i\u00a0<strong>voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti<\/strong>\u00a0e almeno un\u00a0<strong>terzo del valore dell\u2019edificio<\/strong>;<\/li>\r\n<li><strong>persone fisiche<\/strong>\u00a0al di fuori dell\u2019esercizio di attivit\u00e0 di impresa, arti e professioni, cio\u00e8 solo per gli immobili che non sono compresi nei beni dell\u2019azienda o che siano strumentali all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa professionale;<\/li>\r\n<li><strong>dagli Istituti autonomi case popolari<\/strong>\u00a0(IACP) comunque denominati nonch\u00e9 dagli enti aventi le stesse finalit\u00e0 sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societ\u00e0 che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di \u201cin house providing\u201d per interventi realizzati su immobili, di loro propriet\u00e0 ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (in questo caso la detrazione \u00e8 possibile per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e le spese sostenute nel 2022 vengono divise in 4 rate di pari importo);<\/li>\r\n<li><strong>dalle cooperative di abitazione<\/strong>\u00a0a propriet\u00e0 indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;<\/li>\r\n<li>dalle\u00a0<strong>ONLUS<\/strong>, dalle organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e dalle associazioni sportive dilettantistiche (per queste ultime solo per la parte di immobile destinato agli spogliatoi).<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<h2>A chi affidarsi<\/h2>\r\n<p>La complessit\u00e0 dei lavori che danno diritto al superbonus \u00e8 tale per cui \u00e8 da escludere che un soggetto possa pensare di fare tutto da solo. I rischi sono molti e la documentazione tecnica \u00e8 molto complessa, di conseguenza ti suggeriamo di seguire queste indicazioni di buon senso per non rischiare di perdere l\u2019agevolazione. Bench\u00e9 con il decreto semplificazioni il legislatore sia intervenuto per ridurre gli adempimenti necessari, sostituendo l\u2019attestazione dello stato legittimo dell\u2019immobile con la sola CILA, la procedura rimane comunque complessa e va affidata ad esperti del settore.<\/p>\r\n<p>Ovviamente il lavoro dei professionisti di cui abbiamo parlato va retribuito e se si fanno gli interventi sar\u00e0 detraibile al 110% insieme al resto.<\/p>\r\n<ol>\r\n<li>Individua un\u00a0<strong>termotecnico specializzato che sia super partes<\/strong>\u00a0e che possa fare una valutazione della classe energetica della casa su cui vuoi intervenire. Da questo punto di partenza, il tecnico pu\u00f2 consigliarti su quali siano gli interventi che puoi attuare pe raggiungere il miglioramento delle due classi energetiche. Questo professionista quindi ti fornisce l\u2019APE pre-intervento e, volendo puoi coinvolgerlo anche per quella post-intervento;<\/li>\r\n<li>Individua un\u00a0<strong>esperto fiscale<\/strong>, che possa farti tutte e verifiche del caso e capire se hai diritto o meno alla detrazione, se ad esempio sei incapiente e di conseguenza l\u2019unica opportunit\u00e0 che hai \u00e8 quella di cedere la detrazione. In questo\u00a0Altroconsumo ti pu\u00f2 aiutare.<\/li>\r\n<li>Incarica un tecnico (ingegnere, architetto, geometra\u2026) super partes per seguire i lavori che decidi di affidare a una o pi\u00f9 imprese. Questa persona dovr\u00e0 coordinare tutti gli interventi, partendo dalla verifica della regolarit\u00e0 urbanistica dell\u2019immobile oggetto di intervento, alla predisposizione di tutte le concessioni, autorizzazioni e comunicazioni eventualmente necessarie all\u2019avvio del cantiere.<\/li>\r\n<li>L\u2019ultima figura necessaria \u00e8 quella del tecnico che deve preparare l\u2019asseverazione a fine lavori o per gli stati di avanzamento lavori. Questa persona pu\u00f2 esser il tecnico che hai individuato al punto precedente, che coordinando tutti i lavori potr\u00e0 asseverare il miglioramento di due classi energetiche (da certificare con un APE post-intervento), l\u2019utilizzo di materiali conformi alle disposizioni di legge e il rispetto dei massimali di spesa concessi per ogni singolo intervento.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<h3>L&#8217;asseverazione del tecnico<\/h3>\r\n<p>L\u2019asseverazione del tecnico, \u00e8 il documento principale con cui viene documentato e certificato il diritto ad ottenere il superbonus.\u00a0<\/p>\r\n<p>L\u2019asseverazione per ecobonus e sismabonus viene rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori pari almeno al 30% del valore complessivo del preventivo dei lavori da effettuare. L\u2019asseverazione deve esser predisposta online dal tecnico sul sito di ENEA tramite la modulistica ufficiale emanata dal MISE, diversa a seconda che venga resa per la fine dei lavori o per lo stato di avanzamento e deve essere stampata e firmata con apposizione del timbro del tecnico in ogni pagina. Una copia dell\u2019asseverazione deve essere\u00a0<strong>trasmessa dal tecnico in via telematica ad ENEA\u00a0<\/strong>(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico) entro 90 giorni dal termine dei lavori, insieme alla copia della dichiarazione del massimale della polizza di assicurazione professionale sottoscritta dal professionista e a una copia del documento d\u2019identit\u00e0. Il tecnico riceve la ricevuta di avvenuta trasmissione che riporta il codice attribuito all\u2019intervento dichiarato.<\/p>\r\n<p>Enea potr\u00e0 fare controlli a campione delle asseverazioni caricate sul portale.<\/p>\r\n<p>L\u2019asseverazione del tecnico deve contenere degli elementi essenziali per esser considerata valida:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>la dichiarazione del tecnico di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale a un indirizzo di posta certificata, anche ai fini della contestazione;<\/li>\r\n<li>la dichiarazione che il massimale della polizza assicurativa, di cui deve allegare una copia, sia adeguato al numero di asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi realizzati;<\/li>\r\n<li>la dichiarazione del rispetto dei requisiti previsti dalla norma;<\/li>\r\n<li>la dichiarazione di congruit\u00e0 delle spese sostenute in relazione agli interventi realizzati, cio\u00e8 il rispetto dei massimali di costo previsti dalla normativa per ogni tipo di intervento;<\/li>\r\n<li>copia del documento di riconoscimento;<\/li>\r\n<li>copia della polizza assicurativa.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>Ai fini del rilascio di attestazioni e asseverazioni infatti, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di\u00a0<strong>una polizza di assicurazione della responsabilit\u00e0 civile<\/strong>, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi che hanno certificato e comunque, almeno pari a 500.000 euro, a garanzia dei propri clienti e del bilancio dello Stato per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall\u2019attivit\u00e0 prestata. La polizza deve garantire un&#8217;ultrattivit\u00e0 pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attivit\u00e0 e una retroattivit\u00e0 di altri 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.\u00a0Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica un a sanzione da 2.000 a 15.000 euro per dichiarazione infedele resa e il beneficio fiscale decade.<\/p>\r\n<h2>Cedere la detrazione o sconto in fattura\u00a0<\/h2>\r\n<p>In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi,\u00a0<strong>\u00e8 possibile optare per la cessione della detrazione<\/strong>\u00a0per le spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.\u00a0In accordo con il fornitore si pu\u00f2 ottenere uno\u00a0<strong>sconto in fattura\u00a0<\/strong>di importo massimo pari alla spesa da sostenere, che lui recupera sottoforma di credito d\u2019imposta, oppure si pu\u00f2\u00a0<strong>optare per la cessione a terzi<\/strong>, comprese altre persone fisiche e banche o finanziarie del credito d\u2019imposta pari alla detrazione spettante. Sia il fornitore che gli altri soggetti che ricevono la detrazione possono cederla a loro volta ad altri soggetti sempre sottoforma di credito d\u2019imposta nei confronti dello Stato.<\/p>\r\n<p>L\u2019opzione pu\u00f2 essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, per il\u00a0 Superbonus, non possono essere pi\u00f9 di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deveriferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell\u2019intervento medesimo.<\/p>\r\n<p>Nel caso in cui ci siano pi\u00f9 soggetti che hanno diritto alla detrazione, ognuno pu\u00f2 scegliere come comportarsi indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri tra ottenere la detrazione o optare per la cessione. Inoltre, il contribuente pu\u00f2 scegliere ad esempio di fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi del 2020 e del 2021 per le spese sostenute nel 2020 e cedere il credito corrispondente alle altre 3 rate di detrazione.<\/p>\r\n<p>Per accedere alla cessione del credito devi richiedere ad un\u00a0CAF\u00a0o a un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi (commercialisti, consulenti del lavoro\u2026)\u00a0<strong>del visto di conformit\u00e0\u00a0<\/strong>dei dati relativi alla documentazione che, in pratica, attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d\u2019imposta per gli interventi realizzati.<\/p>\r\n<p>La documentazione da presentare per ottenere il visto \u00e8 corposa. Tra le altre cose comprende: la documentazione attestante la propriet\u00e0 dell\u2019immobile, il certificato catastale dell\u2019immobile, le abilitazioni amministrative richieste ai fini edilizi, le comunicazioni tecniche e l\u2019asseverazione preventiva, l\u2019APE, le fatture di spesa, i bonifici parlanti, la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile e altro ancora.<\/p>\r\n<p>Inoltre, la cessione del credito deve esser<strong>\u00a0comunicata all\u2019Agenzia delle entrate tramite<\/strong>\u00a0<strong>apposito modulo online<\/strong>\u00a0oppure affidandosi a un intermediario abilitato. Nel caso del superbonus deve essere trasmessa all\u2019Agenzia delle entrate da chi rilascia il visto di conformit\u00e0 (Caf o professionista) sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Per i lavori effettuati nel 2020 il termine per\u00a0 presentare la comunicazione della cessione del credito o lo sconto in fattura all&#8217;Agenzia delle entrate \u00e8 ormai scaduto. Per le cessioni del credito effettuate nel 2021 c\u2019\u00e8 tempo fino al 16 marzo del 2022 per inviare la comunicazione all\u2019Agenzia delle entrate.<\/p>\r\n<p>Ricorda che per il 2020 e il 2021 la cessione del credito o lo sconto in fattura sono permessi anche sui seguenti lavori, svincolati dal superbonus:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>interventi di ristrutturazione edilizia;<\/li>\r\n<li>riqualificazione energetica;<\/li>\r\n<li>interventi antisismici;<\/li>\r\n<li>rifacimento delle facciate;<\/li>\r\n<li>installazione di impianti fotovoltaici;<\/li>\r\n<li>installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>di conseguenza anche questa cessione deve esser comunicata tramite la modulistica predisposta dall\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\r\n<p>L\u2019opzione della cessione del credito \u00e8 l\u2019<strong>unica opzione disponibile<\/strong>\u00a0se percepisci solo redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva (ad esempio hai aderito al regime forfettario o percepisci solo redditi da cedolare secca sulle locazioni) oppure rientri nella no tax area e per questo sei incapiente cio\u00e8 non hai un\u2019imposta lorda da ridurre tramite l\u2019utilizzo della detrazione.\u00a0<\/p>\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Grazie al Superbonus al 110% chi esegue una ristrutturazione fino al 30 giugno 2022 pu\u00f2 contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l\u2019efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico. Quello che devi sapere sui lavori ammessi e i requisiti necessari, con tutte le indicazioni pratiche&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2545,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"image","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[39],"tags":[42,43,41],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cocind.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1"}],"collection":[{"href":"https:\/\/cocind.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cocind.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cocind.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cocind.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/cocind.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2546,"href":"https:\/\/cocind.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1\/revisions\/2546"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cocind.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2545"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cocind.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cocind.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cocind.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}